Art. 16.
(Periodi minimi di permanenza all'estero).

      1. Il personale destinato all'estero assume l'obbligo di risiedere all'estero per una durata non inferiore a tre anni.
      2. Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza del primo triennio di servizio all'estero, le spese di rimpatrio sono a carico dell'interessato, salvo che la domanda sia determinata da gravi motivi di carattere personale o familiare.
      3. La destinazione da una ad un'altra sede all'estero non può avere luogo prima di tre anni di servizio nella stessa sede, salvo il caso di gravi motivi o di ragioni di servizio. Deve essere comunque garantito almeno un triennio di permanenza nella nuova sede. Fatta salva per il personale la possibilità di ottenere due trasferimenti nel corso del mandato di cui al comma 1 dell'articolo 15, l'amministrazione è tenuta ad assumere gli oneri di un solo trasferimento.